Roberto Bombarda - attività politica e istituzionale | ||||||||||||||||||||||||||||
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Trento, 5 luglio 2004 Il quotidiano “Trentino” pubblica, nell’edizione di sabato 3 luglio – rubrica Diario, curata da Franco de Battaglia – la lettera della moglie di un paziente deceduto in seguito ad emorragia cerebrale. Il paziente era stato ricoverato presso il nosocomio trentino in seguito ad un malore e, per decisione dei sanitari di quell’ospedale, senza alcuna sollecitazione in tal senso da parte dei familiari del paziente, trasferito per cure urgenti presso l’ospedale di Bolzano. Dopo un ricovero presso quella struttura protrattosi per 24 giorni, il paziente è stato nuovamente trasferito all’ospedale di Rovereto, ove è deceduto 17 giorni dopo. La vedova segnala ora al quotidiano “Trentino” che ha ricevuto dall’USL di Bolzano l’ingiunzione a pagare 240 euro di ticket ospedaliero, ticket previsto in provincia di Bolzano sui ricoveri ospedalieri (10 €/giorno per un massimo annuo di 250 €) e che ha pagato quanto richiesto poiché l’instaurazione di un eventuale contenzioso sarebbe stata più onerosa, dovendo pagare avvocato e spese giudiziarie. Appare singolare che un paziente che viene trasferito ad altro ospedale fuori Provincia perché quello territorialmente competente non è presumibilmente in grado di fornire le cure alle quali avrebbe diritto gratuitamente, debba poi sborsare di tasca propria anche il ticket per le cure ricevute. Si potrebbe giustificare, fino ad un certo punto, la richiesta di pagamento se il trasferimento fosse avvenuto su richiesta del paziente, ma nel caso in questione così non è stato. Emerge inoltre dalla stessa lettera che il ticket che i pazienti trentini pagano per le prestazioni erogate dall’ospedale di Bolzano non verrebbe invece richiesto a pazienti della provincia di Bolzano che si ricoverano negli ospedali trentini. Tanto premesso si interroga l’assessore alla sanità per sapere: ─ se non ritenga inammissibile che ai pazienti venga richiesto il pagamento di un ticket per prestazioni erogate fuori provincia, quando ciò dipende dall’impossibilità delle strutture provinciali di fornire cure adeguate (nel caso di specie siamo in presenza di una patologia grave, ma non infrequente, e per la quale il nosocomio trentino dovrebbe essere attrezzato a fornire le cure del caso); ─ se non ritenga ragionevole disporre affinché alla vedova del paziente in questione venga rimborsato quanto da lei versato all’USL di Bolzano; ─ per quale ragione non venga applicato un criterio di reciprocità con la USL di Bolzano per quanto riguarda eventuali ticket imposti dall’USL di Bolzano per i ricoveri nei propri ospedali, ma non da quella di Trento per eventuali ricoverati provenienti dalla provincia di Bolzano. Cons. dott. Roberto Bombarda
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